Contesto legislativo
Le leggi nazionali e internazionali in materia hanno negli ultimi anni rafforzato la domanda di contenuti digitali accessibili, non solo incoraggiando la produzione di pubblicazioni, ma anche richiedendo che l’intera filiera del libro segua specifici requisiti di accessibilità.
Sommario
- 1. La Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità per prodotti e servizi (European Accessibility Act) in vigore dal 28 giugno 2025
- 2. Il Trattato di Marrakech
1. La Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità per prodotti e servizi (European Accessibility Act)
Nel contesto europeo, la Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, il cosiddetto “European Accessibility Act”[1], approvato dal Parlamento Europeo il 17 aprile 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7 giugno 2019, ha l’obiettivo di rimuovere le barriere esistenti tra gli Stati Membri e definisce dei requisiti comuni di accessibilità per una ampia serie di prodotti e servizi, portando così benefici a persone con disabilità in tutta l’Unione Europea e con benefici possibili a livello globale.
La Direttiva è stata implementata dagli Stati Membri dell’Unione Europea all’interno delle proprie legislazioni nazionali entro il 28 giugno 2022 e si applica a tutti i prodotti e servizi inclusi nella normativa presenti sul mercato dal 28 giugno 2025.
La Direttiva è stata adottata nella normativa italiana con il Decreto Legislativo n. 82 del 2022.
I beneficiari
I beneficiari sono le persone con disabilità così come definite dalla Convenzione dei diritti umani dell’ONU. Sono incluse quindi tutte le persone che hanno disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali permanenti o temporanee che, a causa di qualche barriera, possono essere impedite dalla completa ed effettiva partecipazione alla società alle medesime condizioni di tutti gli altri.
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a numerosi prodotti e servizi, tra cui quelli di interesse per il settore editoriale sono:
- gli e-book, considerati come servizio;
- le soluzioni di lettura e ai software, incluse le versioni mobili destinate a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo degli e-book;
- i servizi di e-commerce anche in versione mobile, compresi quelli che vendono libri cartacei;
- gli e-book reader (device) che rientrano nella categoria dei prodotti.
Obblighi che ne derivano per i diversi operatori
Obblighi per gli editori relativi agli e-book
Gli editori dovranno:
- pubblicare tutti i loro e-book rispettando i requisiti di accessibilità degli standard indicati dalla Direttiva;
- distribuire gli e-book corredati da metadati descrittivi delle caratteristiche di accessibilità;
- nel caso in cui l’e-book contenga anche un file audio in aggiunta al testo, garantire la sincronizzazione tra testo e audio;
- garantire che le misure di gestione dei diritti digitali (DRM) non inficino le caratteristiche di accessibilità.
Obblighi relativi alle soluzioni software di lettura e per i siti di e-commerce
Le soluzioni di lettura software e gli e-commerce dovranno essere sviluppati rispettando i requisiti di accessibilità indicati nella Direttiva.
Devono inoltre:
- fornire le informazioni riguardanti l’accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall’operatore economico responsabile, per quanto riguarda gli e-book devono quindi rendere visibili i metadati forniti dagli editori;
- garantire l’accessibilità della funzionalità per l’identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio;
- fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che rispondano ai requisiti di accessibilità.
Il solo utilizzo dei Web Overlay, ossia di quelle soluzioni che aggiungono al sito un livello che inserisce alcune funzioni di accessibilità, non è una soluzione ritenuta appropriata dalla Commissione Europea in quanto i requisiti prevedono che le specifiche di accessibilità siano parte integrante della struttura del sito stesso: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility.
Obblighi relativi agli e-book reader (device)
L’accessibilità dei device ricade nella responsabilità dei loro produttori. In quanto prodotti si tratta di un ambito di applicazione di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Standard di riferimento
Per ottemperare a quanto richiesto dalla Direttiva, è necessario adeguare i propri prodotti e servizi ai requisiti tecnici indicati nella Direttiva stessa.
Nella Direttiva sono attualmente previsti dei requisiti tecnici di accessibilità di alto livello che dovranno poi essere integrati con l’indicazione di Standard Armonizzati Europei o di Specifiche Tecniche.
Per quanto riguarda gli standard per il web la Commissione ha chiesto una revisione dello Standard Armonizzato Europeo EN 301 549 “Harmonised European Standard Accessibility requirements for ICT products and services” per adeguarlo alla versione 2.2 delle WCAG (Web Content Acccessibility Guidelines). Per essere considerati conformi è obbligatorio rispettare almeno i criteri del livello A e AA delle WCAG.
Altri standard di riferimento che rispondono ai requisiti indicati nella Direttiva sono:
- per gli ebook le specifiche EPUB 3.3 e EPUB Accessibility 1.1;
- per i metadati ONIX for Books e EPUB Accessibility Metadata.
A tale proposito Fondazione LIA ha predisposto un articolato documento che evidenzia come sia l’EPUB (relativamente ai formati degli e-book) sia ONIX e EPUB Accessibility metadata (che si basa su Schema.org) già rispondano ai requisiti tecnici di accessibilità indicati nella normativa. Il documento è stato predisposto per chiedere alla Commissione Europea che gli standard già in uso nel settore siano adottati come specifiche tecniche per l’implementazione dell’Act.
Per maggiori informazioni si veda la pagina: https://www.w3.org/TR/epub-a11y-eaa-mapping/

Esenzione per le microimprese
La Direttiva prevede l’esenzione dagli obblighi di accessibilità per le microimprese, ossia quelle realtà che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Nonostante l’esenzione, anche le microimprese ove possibile sono incoraggiate a rispettare i requisiti di accessibilità.
Il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AgID, stanno predisponendo apposite Linee Guida per facilitare l’applicazione della direttiva da parte delle microimprese e anche in questo caso è prevista una fase di consultazione pubblica sulle stesse.
Per consentire alle microimprese di attestare il fatto che un e-book è da loro prodotto, è possibile utilizzare un campo specifico recentemente inserito nei metadati ONIX.
Possibili condizioni di non applicabilità
La conformità ai requisiti di accessibilità si può non applicare nel caso in cui:
- richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica della sua stessa natura;
- comporti l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. Tale onere deve essere valutato sulla base di specifici criteri documentati che prendono in considerazione i seguenti aspetti contemporaneamente:
- rapporto tra costi netti nell’ottemperanza ai requisiti di accessibilità e i costi totali (spese operative e in conto capitale della produzione, distribuzione del prodotto e della fornitura del servizio);
- stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità tenendo conto del numero e della frequenza d’uso del prodotto/servizio;
- rapporto tra i costi netti della conformità e il fatturato netto dell’operatore economico.
Gli operatori che ricevono finanziamenti, pubblici o privati, al fine di migliorare l’accessibilità, non possono invocare l’onere sproporzionato.
La valutazione dell’applicabilità di queste due condizioni deve essere effettuata dal fornitore dei servizi (nel settore di nostro interesse, l’editore). In entrambi i casi il fornitore deve documentare la valutazione e conservare gli esiti per almeno 5 anni a decorrere dall’ultima fornitura del servizio. AgID potrà richiedere di esibire la documentazione a supporto entro il predetto termine.
Nel caso in cui le predette condizioni siano invocate da parte dell’editore, occorre che siano comunicate ad AgID, che metterà a disposizione degli operatori una piattaforma informatica per l’invio di tali comunicazioni.
Per rispondere a questa esigenza, nei metadati ONIX for books sono stati recentemente inseriti nuovi campi specifici che permettono di indicare se per un e-book sono state invocate tali condizioni.
Periodo di transizione
Nel D.Lgs. n. 82 del 2022, art. 25, si prevedono disposizioni transitorie in forza delle quali i requisiti di accessibilità per alcuni prodotti e servizi possono essere soddisfatti in data successiva al 28 giugno 2025, purché entro il 28 giugno 2030:
“Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.”
La Federazione degli editori europei (FEP) ha sviluppato un’interpretazione di tali disposizioni, in base alla quale il periodo transitorio dovrebbe essere applicato anche agli e-book di catalogo. Tuttavia, in Italia, attualmente non sono disponibili precise indicazioni in merito.
Pertanto, si consiglia di non dare come acquisita la possibilità di considerare valido per gli e-book di catalogo il periodo transitorio, valutando invece di invocare l’eccezione dell’onere sproporzionato alle condizioni espresse nel paragrafo precedente.
Vigilanza sui servizi e reclami degli utenti
Il Decreto indica come autorità di vigilanza per i servizi AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per i prodotti il Ministero dello Sviluppo.
Le modalità di esecuzione, l’esame dei reclami degli utenti e di accertamento saranno oggetto di un apposito regolamento che verrà pubblicato sul sito di AgID.
AgID metterà a disposizione una Piattaforma sia per la raccolta dei reclami da parte degli utenti sia per la trasmissione da parte dei fornitori delle informazioni relative alla non conformità e alle esenzioni ed eccezioni.
Sanzioni
Nel caso sia accertata la mancata osservanza dei requisiti richiesti, l’Autorità di vigilanza chiederà al fornitore di servizi/editore di adottare le misure correttive entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, tenendo conto delle specificità di ciascun caso.
La non ottemperanza agli obblighi imposti dal decreto di recepimento della direttiva e alle richieste di AgID e la mancata collaborazione con la stessa comporta l’applicazione di severe sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino a 40.000 euro.
Se non si darà seguito alla richiesta dell’AgID, la stessa potrà procedere all’oscuramento dello specifico servizio e adottare misure inibitorie dell’utilizzo del servizio fino alla risoluzione del problema.
2. Il Trattato di Marrakech
Il Trattato di Marrakech[2], uno dei trattati gestiti dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), è stato approvato nel 2013 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2016.
Nel settembre 2017 la Commissione Europea ha adottato una Direttiva e una Regolamentazione per l’implementazione del Trattato di Marrakech nelle leggi europee.
In Italia, il recepimento è avvenuto attraverso l’articolo 15 della Legge del 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2018”, che integra quanto già previsto al comma 2 dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il Decreto attuativo, che definisce le modalità previste per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi delle Entità Autorizzate da parte del MBCAT, è stato pubblicato il 6 luglio 2020.
I beneficiari
I beneficiari dell’eccezione sono:
- le persone con disabilità visiva (non vedenti e ipovedenti), che già beneficiavano di un’eccezione nella legislazione italiana in vigore in precedenza;
- le persone con disabilità percettiva o di lettura, in particolare le persone dislessiche;
- le persone con disabilità fisiche che impediscano loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe necessaria per leggere.
Cosa prevede
Il Trattato introduce un set standard di eccezioni al diritto d’autore con l’obiettivo di permettere alle persone con problemi di lettura di libri a stampa e a organizzazioni specializzate (dette Entità Autorizzate) di effettuare tutte quelle operazioni che sono necessarie per creare una versione accessibile di un testo senza chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti (come era previsto nella normativa precedente). Permette inoltre alle organizzazioni specializzate di distribuire non a scopo di lucro i contenuti in un formato accessibile, compresa la distribuzione transfrontaliera tra Entità Autorizzate. In entrambi i casi i beneficiari devono avere legittimamente accesso all’opera da cui derivano la versione accessibile e devono operare non a scopo di lucro.
In Italia è presente una clausola (prevista dal trattato) che stabilisce che l’eccezione al diritto d’autore non si applica nel caso in cui una versione accessibile del testo sia già disponibile sul mercato. Occorre però che le Entità Autorizzate vengano informate della loro esistenza.
Le Entità Autorizzate
Le Entità Autorizzate sono entità, pubbliche o private, riconosciute o autorizzate secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.
Le Entità Autorizzate possono riprodurre, su base non-profit, copie in formato accessibile che possono essere distribuite anche al di là dei confini nazionali attraverso canali di prestito non commerciali o attraverso comunicazioni elettroniche. Al fine di portare avanti questa attività, le Entità Autorizzate dovranno avere legittimo accesso alle opere, introdurre solo i cambiamenti necessari a rendere accessibile l’opera, e fornire le copie per il solo uso dei beneficiari.
Le entità autorizzate dovranno trasmettere alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura (MiC) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
I dettagli sulle procedure previste dal Decreto attuativo e l’elenco delle realtà autorizzate sono consultabili a questa pagina del MiC.
[1] “Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the accessibility requirements for products and services”: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
[2] “Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled”: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/