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Fotografia di un muro su cui è disegnata una freccia Fotografia di un muro su cui è disegnata una freccia

Contesto legislativo

Le leggi nazionali e internazionali in materia stanno rafforzando la domanda di contenuti accessibili, non solo incoraggiando la produzione di pubblicazioni, ma anche richiedendo che l’intera filiera del libro includa l’accessibilità.

Sommario

1. La Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità per prodotti e servizi (European Accessibility Act)

Nel contesto europeo, la Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, il cosiddetto “European Accessibility Act”[1], approvato dal Parlamento Europeo il 17 aprile 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 7 giugno 2019, mira a migliorare il mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, rimuovendo attraverso la legislazione le barriere negli Stati Membri con una serie di requisiti per l’accessibilità, portando così benefici a persone con disabilità e anziani in tutta l’Unione Europea e con benefici possibili a livello globale.

La nuova Direttiva dovrà essere implementata dagli Stati Membri dell’Unione Europea all’interno delle proprie legislazioni nazionali entro il 28 giugno 2022. Una volta implementata, si applicherà a tutti i prodotti e servizi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025.

I beneficiari

I beneficiari sono le persone con disabilità così come definite dalla Convenzione dei diritti umani dell’ONU. Sono incluse quindi tutte le persone che hanno disabilità fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali permanenti o temporanee che, a causa di qualche barriera, possono essere impedite dalla completa ed effettiva partecipazione alla società alle medesime condizioni di tutti gli altri.

Cosa prevede

La Direttiva si applica a numerosi prodotti e servizi tra i quali gli e-book e software di lettura dedicati. Essendo gli e-book considerati dei servizi, il concetto di provider di servizi include, oltre agli editori, gli altri operatori della filiera editoriale.

La Direttiva richiede che:

  • gli editori producano le pubblicazioni digitali in un formato accessibile;
  • l’intera filiera (retailer, siti di e-commerce, soluzioni di lettura hardware e software, piattaforme online, soluzioni DRM) renda disponibili i contenuti agli utenti attraverso servizi accessibili;
  • siano fornite agli utenti informazioni dettagliate sull’accessibilità di prodotti e servizi nei canali distributivi, permettendo a coloro che hanno esigenze di lettura specifiche di poter effettuare degli acquisti in maniera consapevole, conoscendo le caratteristiche di accessibilità.

Schema che illustra i vari passaggi dell'ecosistema editoriale accessibile: ebook, distribuzione, acquisto o prestito, dispositivi, app di lettura

Gli standard

Per raggiungere questi risultati, sarà necessario adottare gli standard internazionali disponibili per l’accessibilità, dai formati ai metadati, e fornire informazioni relative all’accessibilità agli utenti finali.

I requisiti tecnici di accessibilità sono attualmente descritti nella Direttiva ad alto livello nella legislazione. La Commissione dovrà però definire degli standard più dettagliati o tramite la richiesta alle Standard Organization Europee di definire degli standard europei armonizzati oppure adottando come Specifiche Tecniche degli standard attualmente in uso nei settori coinvolti nella Direttiva.

Per quanto riguarda il mondo editoriale l’auspicio è che la Commissione adotti gli standard già ampiamenti utilizzati nel settore.

Per supportare questa scelta Fondazione LIA ha pertanto predisposto un articolato documento che evidenzia come sia l’EPUB (relativamente ai formati degli e-book) sia ONIX e Schema.org (per quanto riguarda i metadati) già rispondano ai requisiti tecnici di accessibilità indicati nella normativa. Sulla base di questo documento, la Federation of European Publishers (FEP) ha pubblicato un open position paper, per chiedere alla Commissione Europea di adottarli come specifiche tecniche per l’implementazione dell’Act. Per maggiori informazioni vedi questa pagina:

Requisiti dell’European Accessibility Act: gli standard come EPUB, ONIX e Schema.org sono pienamente conformi?

Il ruolo dei metadati

Come indicato in precedenza, un elemento fondamentale sarà segnalare agli utenti con disabilità i titoli accessibili disponibili in commercio: ciò è possibile utilizzando standard di metadati quali Schema.org e ONIX che permettono di descrivere le informazioni sulle caratteristiche di accessibilità di una pubblicazione digitale. In Italia, Fondazione LIA ha creato il catalogo www.libriitalianiaccessibili.it e fornisce le informazioni al catalogo nazionale degli e-book in commercio (ekitab) gestito da Informazioni Editoriali usando ONIX.

Le eccezioni

La legislazione prevede alcune possibili eccezioni, in particolare:

  • per le microimprese – imprese con un personale inferiore alle dieci persone e che hanno un fatturato annuo che non eccede i 2 milioni di euro o uno stato patrimoniale annuale che non eccede i 2 milioni di euro;
  • nel caso in cui la produzione di versioni accessibili causi un onere sproporzionato;
  • nel caso in cui l’accessibilità produca una fondamentale alterazione del prodotto.

In questi casi per giustificare l’eccezione sarà necessario fornire alle Autorità competenti informazioni e report dettagliati.

Inoltre, per alcune specifiche tipologie di e-book quali fumetti, libri per bambini illustrati e libri d’arte l’accessibilità dovrà essere considerata sulla base dei requisiti di accessibilità che potranno essere applicati.

Autorità di Sorveglianza del Mercato sia a livello Europeo sia a livello nazionale, saranno responsabili di controllare la conformità di prodotti e servizi con i requisiti della Direttiva.

La direttiva fornisce esplicitamente una lista di motivazioni che sono considerate invece illegittime ai fini dell’esenzione:

  • mancanza di priorità;
  • mancanza di tempo;
  • mancanza di conoscenza

2. Il Trattato di Marrakech

Il Trattato di Marrakech[2], uno dei trattati gestiti dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), è stato approvato nel 2013 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2016.

Nel settembre 2017 la Commissione Europea ha adottato una Direttiva e una Regolamentazione per l’implementazione del Trattato di Marrakech nelle leggi europee.

In Italia, il recepimento è avvenuto attraverso l’articolo 15 della Legge3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2018”, che integra quanto già previsto al comma 2 dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il Decreto attuativo, che definisce le modalità previste per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi delle Entità Autorizzate da parte del MBCAT, è stato pubblicato il 6 luglio 2020.

I beneficiari

I beneficiari dell’eccezione sono:

  • le persone con disabilità visiva (non vedenti e ipovedenti), che già beneficiavano di un’eccezione nella legislazione italiana in vigore in precedenza;
  • le persone con disabilità percettiva o di lettura, in particolare i dislessici;
  • le persone con disabilità fisiche che le impediscano loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

Cosa prevede

Il Trattato introduce un set standard di eccezioni al diritto d’autore con l’obiettivo di permettere alle persone con problemi di lettura di libri a stampa e a organizzazioni specializzate (dette Entità Autorizzate) di effettuare tutte quelle operazioni che sono necessarie per creare una versione accessibile di un testo senza chiedere l’autorizzazione ai titolari dei diritti (come era previsto nella normativa precedente). Permette inoltre alle organizzazioni specializzate di distribuire non a scopo di lucro i contenuti in un formato accessibile, compresa la distribuzione transfrontaliera tra Entità Autorizzate. In entrambi i casi i beneficiari devono avere legittimamente accesso all’opera da cui derivano la versione accessibile e devono operare non a scopo di lucro.

In Italia è presente una clausola (prevista dal trattato) che stabilisce che l’eccezione al diritto d’autore non si applica nel caso in cui una versione accessibile del testo sia già disponibile sul mercato. Occorre però che le Entità Autorizzate vengano informate della loro esistenza.

Le Entità Autorizzate

Le Entità Autorizzate sono entità, pubbliche o private, riconosciute o autorizzate secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

Le Entità Autorizzate possono riprodurre, su base non-profit, copie in formato accessibile che possono essere distribuite anche al di là dei confini nazionali attraverso canali di prestito non commerciali o attraverso comunicazioni elettroniche. Al fine di portare avanti questa attività, le Entità Autorizzate dovranno avere legittimo accesso alle opere, introdurre solo i cambiamenti necessari a rendere accessibile l’opera, e fornire le copie per il solo uso dei beneficiari.

Le entità autorizzate dovranno trasmettere alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore (MiC) del Ministero della Cultura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.

I dettagli sulle procedure previste dal Decreto attuativo e l’elenco delle realtà autorizzate sono consultabili a questa pagina del MiC.

 


[1] “Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the accessibility requirements for products and services”: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202

[2]  “Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled”: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/